Si è concluso da qualche mese il triennio 2014-2016 per l'acquisizione dei crediti formativi ECM.
L’analisi dei dati di fruizione del triennio in questione ha evidenziato sia una sostanziale stabilità della formazione residenziale, sia un notevole aumento della formazione a distanza che ha visto l’erogazione di più di 2.000 corsi per oltre un milione di partecipanti.
Purtroppo, non tutti i medici sono riusciti a ottenere il numero di crediti obbligatori per il triennio appena trascorso ma fortunatamente la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha concesso una proroga (valida per tutto il 2017) per chi è rimasto indietro nel triennio 2014/2016, che permetterà ai “ritardatari” di rimettersi in pari con i crediti formativi, potendo acquisire il 50% del punteggio complessivo.
La prima verifica sul campo dell'apparato sanzionatorio si è avuta nel 2015, quando è stata disposta d'ufficio la cancellazione dall' Albo nazionale speciale dei medici competenti di oltre 3.500 medici non in regola con il conseguimento dei crediti formativi.
Nel giugno 2016 il ministro della Salute Lorenzin nel corso di una conferenza pubblica, ha annunciato un' indagine su chi omette di seguire i corsi ECM. Nella stessa sede è stata propugnata la proposta di obbligare i medici ad esporre nel proprio ambulatorio, studio, etc. la certificazione di avvenuto aggiornamento ECM.
Quali sono le sanzioni per chi non si mette in regola?
È necessario tenere bene a mente che l’obbligo formativo non risponde solo alla deontologia ma è stato ricordato che le sanzioni per chi non si aggiorna esistono e sono demandante agli Ordini. Chi non è in regola rischia, infatti, l’estromissione dall’Albo dei Medici Competenti e di non poter ricoprire determinati incarichi in Enti pubblici e nel privato accreditato.
La certificazione ECM diviene un requisito fondamentale per retribuzione, carriera e per trovare impieghi. Il raggiungimento degli obiettivi posti dall’obbligo formativo determina, infatti, gli scatti contrattuali dopo 5 e 15 anni oltre alla selezione e la valutazione dei dirigenti di strutture complesse.
A livello legislativo l'obbligo è codificato nella legge n. 214/2011, che recita testualmente:
"La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
La norma si applica alle professioni sanitarie, e ad altre professioni "liberali" (Ingegneri, architetti, avvocati, notai, commercialisti, e ragionieri, geometri ecc.) alcune delle quali già precedentemente avevano iniziato a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo formativo da parte dei propri appartenenti.
Nel 2013 il COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professione Sanitarie) e la Commissione Nazionale ECM hanno definito le seguenti regole:
- Gli enti accreditanti hanno l'obbligo di tenere l'elenco di tutti gli eventi formativi ECM e di trasmetterlo al COGEAPS per consentire la corretta registrazione;
- I crediti ECM acquisiti per l'attività di tutoraggio per la formazione individuale all'estero e per l'autoformazione vengono registrati e attestati dagli Ordini;
- Gli Ordini devono trasmettere al COGEAPS i crediti registrati relativi al professionista.
Proroga:
Coloro che non hanno ancora raggiunto il numero di crediti formativi del trienni 2014-2016 avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola, ma solo per chi abbia ottenuto almeno il 50% dei 150 crediti necessari (quindi 75 al netto di riduzioni o esoneri).
Inoltre ci sarà più attenzione da parte degli Ordini: l'obiettivo è sensibilizzare la categoria al raggiungimento dell’obiettivo formativo, ormai requisito abilitante della professione. Ci sarà quindi molta più attenzione per gli Ordini nel richiamare i professionisti che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo avendo poi lo strumento del recupero.
Per il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) la ratio che sta alla base della decisione della FNOMCeO di prorogare di un anno la scadenza del triennio formativo è proprio l'idea di una proroga a cui si accompagnano anche maggiori controlli ed un valore sempre più marcato per la certificazione, requisito fondamentale per carriera, scatti contributivi e impieghi. Sostanzialmente, dunque, niente più alibi per gli operatori sanitari rispetto l’obbligo formativo del programma di Educazione Continua in Medicina.
La proroga di 12 mesi che scadrà dunque il 31 dicembre 2017 rispecchia uno schema molto simile a quello in uso per i Medici Competenti che per decreto hanno la possibilità di recuperare l’anno successivo alla fine del triennio.
Come si recuperano i crediti formativi?
I professionisti che non avranno soddisfatto l’obbligo formativo individuale all’interno del triennio, avranno la possibilità di avvalersi di partecipazioni sviluppate nel successivo anno, comunicando al proprio Ordine o direttamente sul portale del Cogeaps, che quei crediti devono valere come recupero di quelli del triennio precedente.
È, inoltre, libera facoltà del professionista decidere se, e quale, di queste partecipazioni recuperare, perché la questione del recupero è una sua ragionevole facoltà.
Un problema sorge riguardo alla Formazione a distanza (FaD): i corsi chiusi entro lo scorso anno sono scaduti, e quest'anno non producono effetti validi ai fini del recupero del debito formativo. Bisognerà iscriversi alla nuova edizione, se c'è. Va precisato che i crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non rientreranno ovviamente nel soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio successivo. Il conteggio dei crediti per il nuovo triennio inizierà a "debito" concluso di quelli del vecchio triennio.