Rischio Elettrico

ll rischio elettrico, secondo una definizione che può essere tratta da quanto indicato nel Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08, modificato dal Dlgs 106/09), è il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione.
Questo tipo di rischio ha alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente insidioso e temibile. La prima caratteristica che viene in mente parlando di rischio elettrico è la diffusione dell’energia elettrica, tanto capillare che è difficile pensare ad ambienti completamente esenti da tale rischio. Vi è poi il fatto che l’elettricità è generalmente invisibile (tranne casi particolari, come nello sviluppo di archi elettrici) e può essere causa di incidenti e infortuni anche a distanza dall’impianto o dall’apparecchio predisposti per utilizzarla. Le conseguenze di un infortunio di origine elettrica, purtroppo, possono essere mortali.

La corrente che attraversa una persona a seguito di CONTATTO DIRETTO o CONTATTO INDIRETTO con elementi sotto tensione, si definisce ELETTROCUZIONE.
Il contatto diretto avviene quando la persona entra in contatto con parti conduttrici dell’impianto ordinariamente sotto tensione. Le misure di protezione contro i contatti diretti hanno lo scopo di proteggere le persone dai pericoli derivanti da contatto con parti attive, normalmente in tensione: Isolamento; Involucri e barriere; Ostacoli e distanziamenti.
Il contatto indiretto si verifica quando la persona entra in contatto con parti dell’impianto o di apparecchiature elettriche (masse), che vanno in tensione a causa di guasto dell’isolamento.


Nell' Art. 80 D.Lgs. 81/08 si legge che il datore di lavoro è tenuto a prendere tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; dinnesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni;  altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

NORME TECNICHE 

L’art. 2 del D.lgs. 81/08, riporta la seguente definizione di norma tecnica: “specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria”.
L’ente normatore italiano nel settore elettrico è il Comitato Elettrotecnico Italiano (Cei), associazione senza fini di lucro avente tra i propri scopi quello di definire i requisiti di materiali, macchine, apparecchiature e impianti elettrici, affinché possano rispondere alle regole della buona elettrotecnica, nonché i criteri con i quali gli stessi requisiti debbano essere controllati.
Le norme tecniche del settore elettrico contengono, secondo la norma Cei 0-4/1, “disposizioni mirate principalmente alla sicurezza sia nella costruzione, uso e manutenzione di macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia nell’installazione, esercizio ed uso di impianti elettrici ed elettronici”, trattando, “nel campo dell’industria elettrotecnica ed elettronica, anche disposizioni relative alla realizzazione di materiali e componenti, loro prestazioni e procedure di prova”.
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08. Sebbene l'obbligo di valutare tutti i rischi fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, l'odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l'identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla "pertinente normativa tecnica" (tra le quali, attualmente, le norme CEI 11-27 EDIZIONE IV del 2014 e CEI 50110-1 EDIZIONE III del 2014).
Appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
- i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.

Inoltre, il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui sempre all' Art. 80 comma 1, tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili.


È importante ricordare che nei locali ad uso medico deve essere individuato anche il rischio elettrico per il paziente.
I rischi connessi ai locali ad uso medico vengono sempre stabiliti con il responsabile “clinico o medico”, che dovrà valutare: • l’entità del rischio; • il pericolo di macro e microshock; • il tipo di intervento da effettuare; • gli apparecchi elettromedicali da utilizzare; • l’eventuale tipo di anestesia praticata; • se la mancanza di qualsiasi tipo di energia possa mettere in pericolo la vita del paziente.

 

 

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