Le figure della sicurezza sul lavoro

Nei precidenti articoli abbiamo approfondito il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Vogliamo ora presentarvi più da vicino coloro che lavorano per tutelare  la nostra sicurezza sul posto di lavoro.
Il primo responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro è sicuramente il datore di lavoro, ma ci sono altre 5 figure professionali che lavorano in sinergia con esso per garantire ai lavoratori il miglior ambiente di lavoro possibile, almeno per quanto riguarda la sicurezza.

Il datore di lavoro


Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Doverosa la distinzione tra aziende private e aziende pubbliche. Nel caso  delle aziende private, il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque colui che detiene le responsabilità organizzative e di spesa dell’impresa. Nelle aziende di medie e grandi dimensioni il datore di lavoro non sovraintende direttamente al lavoro del personale ma, attraverso un meccanismo di delega, svolgono le sue mansioni delle precise figure di riferimento, ovvero i dirigenti e i preposti.

l datore di lavoro è il principale soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori ed è tenuto a controllare personalmente la corretta attuazione delle misure di sicurezza in azienda.
Gli obblighi assegnati dalla normativa sulla sicurezza al datore di lavoro che non possono essere in nessun caso delegati sono:

  • La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR (art.28 TU)
  • La designazione dell’RSPP
  • La programmazione delle misure di prevenzione (successivamente alla valutazione dei rischi)
  • la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda
  • La gestione delle emergenze (alla quale può provvedere nominando figure preposte come l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso).

Dirigente e Preposto

Contrariamente a quello che avviene per il datore di lavoro, i soggetti che ricoprono il ruolo di Dirigente e Preposto non sono necessariamente presenti all’interno di un’azienda o di un ente pubblico.

Il Dirigente è definito dal D.Lgs. n. 81/2008 come:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Quindi il dirigente è quella persona che, a seguito delle comprovate competenze professionali, rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.

Tra i doveri che il dirigente può svolgere in sostituzione del datore di lavoro rientrano:

  • la designazione del medico competente
  • l’individuazione dei lavoratori preposti all’esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale
  • la dotazione al personale dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale)
  • l’obbligo di mettere i lavoratori nelle condizioni di ricevere informazione, formazione, addestramento
  • l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)
  • il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive per tutelare maggiormente i lavoratori.

Nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il Preposto è definito come:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.  

Detto in altre parole, il Preposto è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.

I compiti dei preposti riguardano il controllo dei lavoratori per verificare che:

  • Vengano rispettate le leggi e le norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro
  • Che vengano utilizzati correttamente i DPI e le strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione
  • La vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati
  • La direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
  • La partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)

L'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al rappresentante per la sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro. A tal fine il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Detto ruolo, in particolare, assume rilevanza riguardo tre aspetti fondamentali:

  1. Accesso   Al rappresentante per la sicurezza è riconosciuto il diritto di accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni e, soprattutto, alla valutazione dei rischi. Parimenti, il rappresentante deve essere informato circa la documentazione aziendale inerente le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
  2. Consultazione   Il rappresentante per la sicurezza deve essere consultato dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva. Deve essere consultato, altresì, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori.
  3. Formazione     Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Questa figura aziendale è obbligatoria in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante. 
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro. Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 
Per quanto riguarda la modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale il D.Lgs. 81/2008 sancisce che se non c’è una decisione in occasione della contrattazione collettiva, l’elezione è fissata lo stesso giorno in cui avviene la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro all’interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Fu introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:

  • rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
  • presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
  • collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

In altre parole l'RSPP ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, attesa la varietà e complessità degli interventi diretti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, ma non ha autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.

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