Formazione Permanente per i Professionisti iscritti all'ordine

In questo articolo approfondiremo il tema della Formazione Permanente per i Professionisti iscritti all'albo.

L’art. 21 del DLgs 81/08 – Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – indica gli adempimenti obbligatori per imprese familiari e lavoratori autonomi, quali sono i liberi professionisti, che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile.
Al pari di tutti i lavoratori, anche il lavoratore autonomo deve:

  • sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
  • svolgere i corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro e i relativi aggiornamenti.

La competitività delle imprese, lo sviluppo e la manutenzione delle competenze dei dipendenti, dirigenti, imprenditori e liberi professionisti sono strettamente legati alla capacità di innovazione, che si sviluppa solo attraverso percorsi formativi qualificati e costantemente aggiornati.
Sia le politiche europee che le politiche nazionali e regionali, indicano nella formazione continua la migliore forma di tutela per aumentare il proprio sviluppo professionale e la propria occupabilità.

Per garantire la qualità della prestazione ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione possono essere organizzati da ordini e collegi, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Un caso a parte è quello dell’educazione continua in medicina (ECM) che ha una normativa e caratteri specifici.

Al momento in Italia esistono 28 ordini e i collegi professionali che riuniscono professionisti che svolgono attività intellettuali o tecniche e garantiscono i cittadini sulla qualità delle prestazioni fornite dai propri iscritti.
Nello specifico, in questo articolo ci occupereremo della formazione continua (o permanente) solo i alcuni di questi ordini.

Ordine degli Avvocati

Nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico – e quindi dei cittadini - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.
A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.
Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato a luglio 2007.
Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense. 
L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività. 

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dall’art. 15.
L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, elenco o registro

Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale e l’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.  Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno.
La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale . 
Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.

Nel Regolamento del Conisglio Nazionale Forense si legge: 

Art. 2 - Aggiornamento e formazione

  1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.
  2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
  3. Le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

Art. 4 - Metodologie didattiche

  1.  L’attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l’esercitazione, la simulazione.
  2. Nell’organizzazione dell’attività formativa è possibile fare ricorso a strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant’altro utile all’efficacia della stessa attività formativa.

Ordine degli Architetti

La professione dell'architetto è sempre più complessa e non solo per la composita macchina normativa che caratterizza il lavoro nell'architettura, nelle costruzioni e nell'urbanistica, ma anche per le recenti norme della riforma delle professioni. Si rendono così necessarie politiche di aggiornamento in un processo di costante riqualificazione.
Per migliorare e modernizzare la professione il CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)  ha accolto lo stimolo ad adeguarsi a quasi tutti i colleghi europei, approntando il "Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.

Il corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo deve avere un durata  minima di 8 ore, in aula o in connessione audio/video a distanza, su temi specifici, finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale.
La formazione può avvenire con metodo FAD,ovvero a distanza, sincrona e asincrona, e si intente l'insieme di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni.

Gli archietti registrati regolarmente all'ordine di appartenenza devono, nel triennio 2017-2019, conseguire almeno 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Tuttavia il CNAPPC ha notato che sussiste la difficoltà per gli iscritti di conciliare la quotidiana attività professionale, legata al periodo di crisi, con le attività formative.  Per queste motivazioni il Consiglio Nazionale ha già concesso la proroga alle modalità di acquisizione dei crediti, riducendo il numero dei crediti sanciti nel Regolamento. Ridotti a 60 i Crediti Formativi Professionali (CFP) che gli architetti dovranno conseguire per il triennio 2017-2019.
A stabilirlo il Consiglio Nazionale Architetti (CNAPPC) nella delibera del 21 dicembre 2016 che prevede anche per il prossimo triennio l'acquisizione di 60 CFP, di cui 12 in relazione alla deontologia professionale, rispetto ai 90 previsti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del cliente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
La formazione professionale continua è obbligo giuridico posto a carico di tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro (artt. 3 e 9 Codice deontologico Consulenti del Lavoro, art. 7, comma1, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro). Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell' art. 14, lettera i), legge 11 gennaio 1979, n. 12, con l’emanazione del presente documento, definisce le attività di competenza dei Consigli Provinciali e degli iscritti, al fine di armonizzare ed uniformare le procedure e gli adempimenti relativi all'obbligo formativo da parte di questi ultimi.

Modalità di erogazione della formazione:

  •  Videoconferenza: sono equiparati agli eventi erogati con modalità frontale
  • Tecnologia e-learning: attraverso l’utilizzo di una piattaforma conforme alle linee guida stabilite nelle Indicazioni operative, con il limite massimo del 40%, salvo maggiori percentuali autorizzate dal Consiglio Provinciale, su richiesta motivata dell’iscritto.

Ordine dei Giornalisti

Per effetto dell'art.7 del Dpr 137/2012, dal primo gennaio 2014 anche i giornalisti italiani dovranno assolvere all'obbligo della Formazione Professionale Continua (FPC) per adeguarsi alla normativa che prevede l'aggiornamento per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale come una delle condizioni per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso.
In sintesi, ogni iscritto dovrà maturare 60 crediti formativi (CFP) in un triennio, (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 20 su temi deontologici.  Ogni ora trascorsa per partecipare ad un evento formativo darà diritto a 1 credito.
I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1 gennaio 2014.  
Per i neo-iscritti, così come per coloro i quali erano esentati per i primi tre anni d'iscrizione in virtù del vecchio regolamento, l'obbligo formativo scatterà a partire dal 1 gennaio 2016.
La formazione professionale continua è un obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività. (art.2 del Regolamento sulla FPC). 
Il giornalista può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

  • Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni che svolgano attività giornalistica, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'
  • acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio.
  • Sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.

Ordine dei Notai

La formazione permanente dei notai è realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato mediante la Fondazione Italiana del Notariato e dagli altri enti, sia del Notariato sia esterni, che si accreditano per lo svolgimento di questa attività.  
Lo stesso art. 2 dei Principi di Deontologia Professionale dei notai prevede che “il notaio, anche a tutela dell’interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in  tutte le materie giuridiche che la riguardano”.
Nel 2012 la riforma delle professioni ha stabilito l'obbligo di aggiornamento professionale per tutti i professionisti, al fine di garantire la qualità e l’efficienza delle prestazioni nel migliore interesse dell'utente e della collettività. 
La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare. A tal fine, il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato il nuovo Regolamento sulla formazione professionale permanente entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
I notai devono raggiungere 100 crediti formativi professionali (CFP) nell’arco di un biennio, con un minimo di 40 CFP ad anno.

I Crediti Formativi Professionali sono riconosciuti dal Consiglio Nazionale del Notariato alle attività formative promosse dai soggetti di cui all’art. 2 che si svolgano nelle seguenti modalità:

  • in presenza o in collegamento audio/video: conferenze, convegni, seminari, workshop, corsi e master universitari;
  • e-learning: contenuti formativi erogati attraverso l’utilizzo delle tecnologie multimediali, dell’interattività, della dinamicità e della possibilità di personalizzare il percorso di apprendimento. Requisiti obbligatori per questa tipologia formativa sono la qualifica dei relatori: notai, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, magistrati, docenti universitari, rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Materiali didattici di corredo alle lezioni. Almeno l''80% del percorso formativo dell'utente deve essere tracciato. Viene riconosciuto 1 CFP per ogni ora fino a un massimo di 20 CFP per ognuno. Il superamento del test di valutazione comporta l’attribuzione di 2 CFP aggiuntivi.

La formazione deve avere ad oggetto le materie inerenti la professione notarile. In particolare: diritto civile, diritto notarile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto comparato, diritto tributario, diritto urbanistico, deontologia professionale, informatica giuridica, lingue straniere nel loro uso tecnico-giuridico, economia del diritto, diritto pubblico, storia del notariato.  


Ordine dei Geometri

Il nuovo Regolamento è stato emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e approvato dal Ministero di Giustizia ai sensi del DPR 137/2012 (Riforma delle professioni) che sancisce l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per tutti gli iscritti agli Ordini professionali.

Occorre conseguire nel triennio un minimo di 60 crediti formativi (art. 6 comma 2 del Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del DPR n. 137/2012 - Bollettino Ufficio Ministero Giustizia n. 15/2014), scegliendo in maniera autonoma e confacente ai propri interessi gli eventi formativi da seguire.
L'obbligo della formazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. La partecipazione ad eventi formativi durante il primo anno di iscrizione all'Albo è comunque registrata sul CPC.

Inoltre è stato predisposto il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione (SINF) che permette di gestire per via informatica gli eventi formativi che saranno organizzati nel corso del 2017 e l’attribuzione dei relativi Crediti Formativi Professionali (CFP)
I corsi di formazione e aggiornamento possono essere seguiti con metodologia a distanza, distinguendone due tipologie: la Formazione a Distanza (FAD) e la Formazione a Distanza Qualificata (FAD-Q), disciplinate da apposite linee guida. Tale attività è ammessa per corsi di formazione e aggiornamento, corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali, corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master), seminari, convegni e giornate di studio. Sono previsti alcuni sistemi per verificare l’effettiva partecipazione dell’iscritto e dei test di verifica, con soglia minima di risposte corrette fissata all’80%, per accertare l’apprendimento dei partecipanti.

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