ECM Tutto quello che devi sapere

Quanto senti parlare di ECM ti senti confuso e con molte domande per la testa tipo

  • Cosa cosa i corsi ECM?
  • Come funzionano?
  • Sono obbligatori?

Bene, con questo articolo spero di rispondere a tutte, o per lo meno alla maggior parte, delle tue domande.

Il Sistema Sanitario Nazionale come ogni “azienda” che si rispetti, necessita che i propri dipendenti siano aggiornati con una formazione continua; ed è proprio questa la missione dell’ECM, acronimo di Educazione Continua in Medicina, attiva in Italia dal 2002, e che permette ai professionisti sanitari di aggiornarsi costantemente per rispondere ai bisogni dei pazienti e svolgere al meglio la propria attività.

Cosa sono i corsi ECM?

Un professionista che lavora nella sanità è denito tale da 3 caratteristiche  fondamentali: 
il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere); il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare); il possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).

È per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina; essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Come funzionano? Sono obbligatori?

La formazione continua in medicina, comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile, riuscendo a prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate in modo da poter essere un buon professionista della sanità. 
Tutti coloro che operano nella sanità devono nel trienno in corso (2017-2019) acquisire un numero di crediti formativi ECM frequentando corsi di aggiornamento sia in modalità RES che FaD oppure partecipando a conferenze ed eventi accreditati.

Cosa sono i crediti formativi ECM? Come vengono assegnati?

I Crediti formativi ECM sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. 
Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. 
L’assegnazione di crediti ECM può avvenire soltanto in occasione di un processo formativo che sia: prodotto da un organizzatore che ne abbia titolo (Provider Accreditato); realizzato senza che si determinino condizioni di conflitto di interesse; valutabile attraverso una documentazione specifica e/o con osservazioni in situ o ex-post; rispondente a precisi requisiti di qualità relativamente, in particolare, agli obiettivi formativi che persegue, ai metodi didattici che sono praticati e alle modalità con cui si effettua la valutazione.

Chi sono i Provider Accreditati?

Gli ECM sono gestiti dai Provider, accreditati dalla regione o nazionali, che sono responsabili dei propri prodotti formativi, assegnano direttamente i relativi crediti e si impegnano a garantirne la qualità, la trasparenza, la correttezza e l’efficacia.
Il programma ECM prevede anche l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. 

L’accreditamento di un Provider è il riconoscimento da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua o Regioni o Province Autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.
L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi definiti nelle "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard" sulla base delle quali dovranno essere definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti.

Quanti credidi servono nel triennio 2017-2019?

La delibera della CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019) afferma che:

  1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
  2.  I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
  3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

Diverse tipologie di formazione ECM

FORMAZIONE RESIDENZIALE: Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.

CONVEGNI, CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE (oltre 200 partecipanti): Da queste attività, con limitato valore formativo, potrà essere acquisito un limitato numero di crediti in base alla documentazione di registrazione e alla dichiarazione di partecipazione sottoscritta dall’utente. Per queste attività possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza usufruite in simultanea. Queste attività se registrate su materiale durevole e quindi ripetibili nel tempo, costituiscono non più attività residenziale ma FaD. In tal caso occorre la valutazione di apprendimento documentata.

TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC): Attività in cui il partecipante in modo attivo acquisisce nuove conoscenze, abilità e comportamenti utili all’esecuzione di attività specifiche, all’utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali.

AUTOAPPRENDIMENTO SENZA TUTORAGGIO (FaD): Utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per l’autoapprendimento. La preparazione e distribuzione dei materiali è effettuata dal Provider accreditato. Non è prevista l’azione di guida o il supporto di un tutor, ma solo i processi di valutazione. La valutazione dell’apprendimento costituisce anche verifica di partecipazione.

 

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