Corsi di Formazione Continua per Psicologi

Gli ECM nascono nel 2002 per gli operatori sanitari ASL e strutture private convenzionate, mentre l’obbligo di formazione continua per professionisti nasce nel 2012 con il DPR 137/2012 che obbliga tutti i professionisti, dagli avvocati agli ingegneri, fino agli psicologi, a tenersi aggiornati. Ogni categoria deve organizzarsi con un regolamento a cura del relativo Ordine nazionale e approvato dal ministero vigilante su quella professione.

Funziona così anche per gli Psicologi?

Conviene prima di tutto chiarire un punto: obbligo formativo non significa ECM. Certo, sempre di crediti si tratterà. Ma non saranno ECM, bensì crediti formativi caratteristici di questa specifica professione.
Nel 2012 il nostro Consiglio Nazionale lavora ad un regolamento su misura per l'ordine degli psicologi basato sui CFP (Crediti Formativi per Psicologi) e un punteggio per attività tipiche come la supervisione. 

I liberi professionisti sono tenuti ad acquisire CFP?

No. Per i liberi professionisti che non operano nel sistema sanitario, vige l’obbligo deontologico (art.5 Codice Deontologico) di formazione e aggiornamento professionale congruo alla propria area di attività.
Sul piano fiscale il “Jobs Act degli autonomi” introduce alcune novità in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai professionisti. In particolare, è stata interamente riformulata la disciplina fiscale di tali spese prevedendone la loro integrale deducibilità entro il limite annuo di Euro 10.000.
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare. L’Agenzia delle Entrate aveva poi fornito un’interpretazione restrittiva della norma affermando la deducibilità ridotta anche con riferimento alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione obbligatoria da parte degli iscritti ad albi professionali.
La modifica apportata dalla nuova legge appena approvata stabilisce che le spese per l’iscrizione a master ed a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di Euro 10.000. Tra le spese deducibili al 100% vengono anche ricondotti i costi di viaggio e soggiorno sostenuti per la partecipazione ai predetti corsi di formazione.

Quanti crediti devo maturare per il nuovo triennio 2017- 2019?

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 ammonta a 150 crediti. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio. Riduzioni: per coloro che abbiano acquisito tra 121 e 150 crediti è previsto un bonus di 30 crediti. Per coloro che si trovano tra 80 e 120 crediti, il bonus è di 15 crediti. 
Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta. 3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.

Quanti crediti possono maturare tramite la modalità FAD?

È possibile completare l’intero obbligo formativo attraverso corsi erogati in questa modalità. I corsi sulle piattaforme rimangono, di norma, online per un anno, ma sarà il provider ha decire se eventualmente tenerle per un periodo superiore.

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