BONUS FORMAZIONE 4.0

A cosa serve?

Il ministero dello sviluppo del lavoro ha stanziato anche per il 2020 il Bonus formazione 4.0 con lo scopo di incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Cosa finanzia?

Ai sensi del decreto del 4 maggio 2018, hanno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:

●  big data e analisi dei dati;
●  cloud e fog computing;
●  cyber security;
●  simulazione e sistemi cyber-fisici;
●  prototipazione rapida;
●  sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
●  robotica avanzata e collaborativa;
●  interfaccia uomo macchina;
●  manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
●  internet delle cose e delle macchine;
●  integrazione digitale dei processi aziendali.

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente (rientrano anche gli apprendisti e coloro che hanno un contratto a tempo determinato) dell’impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali, ad esempio:

●  vendite e marketing
●  informatica
●  tecnologie di produzione.

L’azienda può scegliere se fare formazione attraverso attività formative organizzate autonomamente con il proprio personale docente o appoggiandosi ad un docente esterno.

In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:
- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea; - agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).

Quali imprese possono usufruire del credito di imposta?

Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese sia residenti sul territorio Nazionale che quelle non residenti e di qualunque settore di appartenenza (sono ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli). Non ci sono inoltre discriminanti in merito alla natura giuridica, alle dimensioni o al regime contabile. Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Le uniche imprese che sono escluse da tale iniziativa sono le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 e, come specificato dalla legge di Bilancio 2020, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Come si accede?

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta in essere. Le imprese devono presentare una documentazione contabile certificata e hanno l’obbligo di redigere una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Rispetto agli anni passati, fruire del credito del bonus formazione 4.0 nel 2020 è più semplice.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta non è più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali: si elimina così il vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale, che ha rappresentato il principale ostacolo per l’accesso al beneficio fiscale.
Altra modifica rispetto al 2019 riguarda la misura del beneficio, che potrà arrivare al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Nello specifico il credito d’imposta è riconosciuto in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
I limiti di spesa introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 sono i seguenti:

●  nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro;
●  per le medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro;
●  nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti).

Nel 2020, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020:
- l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Non solo corsi in presenza, via libera anche ai corsi Online

Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte anche in modalità e-learning.

L’unica condizione posta è che le imprese utilizzino delle piattaforme in grado di monitorare l’effettivo studio del discente.

In particolare:
- devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;
- deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

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